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Il beneficio d’escussione previsto dall’art. 2304 c.c. è limitato alla fase esecutiva e non impedisce al creditore d’agire in sede di cognizione per munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del socio

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Cassazione civile, sez. III, 16 Ottobre 2020. Pres. Spirito. Est. Anna Moscarini.

Società in nome collettivo – Mancata registrazione – Reponsabilità dei soci – Escussione preventiva del patrimonio sociale – Beneficio limitato alla fase esecutiva – Azione di cognizione – Ammissibilità – Fattispecie

Il beneficio d’escussione previsto dall’art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d’agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest’ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito. (Nel riaffermare il principio, la S.C. ha confermato che la responsabilità illimitata e solidale del socio accomandatario può essere fatta valere dal creditore per tutte le obbligazioni contrattualmente assunte nel nome della società, anche se è diverso il soggetto che per quest’ultima abbia contratto con il terzo). (massima ufficiale)

Il testo integrale

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