Grazie alla recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza nr 350/2013),  è POSSIBILE ottenere l’annullamento di un mutuo qualora venga riscontrata l’applicazione di un tasso di usura (così come indicato nella legge 108/96).

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 350 del 2013 infatti si è espressa a favore dei ricorrenti riconoscendo la possibilità di ottenere la dichiarazione di nullità parziale del contratto di mutuo ed in particolare della clausola ove sono previsti interessi usurari.

L’articolo 1815 comma 2 del Codice Civile pone un limite alla possibilità della banca di chiedere interessi: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi“.

Ricordiamo che l’usura bancaria è un reato previsto dall’ articolo 644 del Codice Penale e consiste nell’applicazione da parte della banca di un tasso di interesse per le somme concesse al cliente superiore al tasso soglia pubblicato dalla Banca d’Italia.

L’innovatività della sentenza consiste nel fatto che la Cassazione ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (ossia quelli applicabili in caso non si dovessero pagare le rate).

Quindi in pratica in un mutuo se gli interessi, compresi anche quelli di mora e le altre spese pattuite superano il tasso soglia previsto nel trimestre di stipula del contratto si può richiedere la nullità delle clausole relative alla pattuizione degli interessi.

Cosa significa?

La nullità delle clausole sugli interessi implicherebbe per chi ha stipulato:

– il diritto alla restituzione degli interessi già pagati
– il pagamento della la sola quota capitale per le rate residue.

Requisiti per richiedere l’estratto peritale gratuito:

  • Il mutuo deve essere ipotecario a tassofisso o variabile;
  • L’importo concesso deve essere superiore a 80.000 €;