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Crisi d’impresa: indicatori e gli elementi che la caratterizzano

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I segnali della crisi d’impresa devono essere colti con la massima tempestività, perché la crisi nasce come malessere aziendale molto spesso latente!

Un elemento caratterizzante la riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza è l’esplicita volontà del legislatore di introdurre strumenti che consentono ed agevolino l’emersione tempestiva della crisi, nel presupposto che un’azione precoce possa aumentare in modo significativo la possibilità del risanamento aziendale.

Un intervento tempestivo permette spesso margini e strumenti d’azione che diventano invece impraticabili in condizioni di crisi avanzata o di pre-insolvenza. Questo obiettivo è un elemento già presente nei criteri di corretta gestione aziendale che caratterizzano la disciplina generale della gestione d’impresa.

STRUMENTI DI ALLERTA E INDICATORI DELLA CRISI

Il legislatore della Riforma della Crisi, propone per la prima volta una definizione di crisi d’impresa, distinguendola da quella di insolvenza e individuandola come uno stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore. Tale stato di malessere per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospetticia far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

Viene confermato come la crisi sia una fattispecie meno grave che però anticipa lo stato d’insolvenza. L’imprenditore in crisi è, d’apprima, in difficoltà economica e, per conseguenza, in difficoltà finanziaria.

Il legislatore ha individuato due specifici indicatori della crisi:

  • I primi, sono squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario individuabili con l’ausilio di specifici indici
  • I secondi, consistono in reiterati e significativi ritardi nei pagamenti delle obbligazioni aziendali. Per esigenze di sistematicità nell’esposizione, è opportuno trattare preliminarmente questi ultimi

In presenza dei quali sia l’organo amministrativo, sia l’organo di controllo (ove previsto) e ciascuno in base alle rispettive competenze, sono tenuti ad intraprendere le necessarie e idonee iniziative.

I RITARDI NEI PAGAMENTI

Il legislatore individua, come significativo indicatore della crisi, la presenza di ripetuti e rilevanti ritardi nei pagamenti dei debiti aziendali. gli indicatori della crisi finanziaria sono:

  • esistenza di debiti verso dipendenti scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari a oltre la metà dell’ammontare mensile delle retribuzioni;
  • esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.

Resta da stabilire se possono essere considerati indicatori della crisi anche reiterati e rilevanti ritardi nel pagamento dei debiti diversi, per esempio, mancato pagamento di imposte non ancora segnalato dall’ente impositore, oppure a gravi e sistematici ritardi nei pagamenti ai fornitori, con un ammontare di debiti scaduti di ammontare di gran lunga superiore a quello dei debiti non scaduti, ancorché la quota scaduta da oltre centoventi giorni non li equivalga.

GLI SQUILIBRI REDDITUALI, FINANZIARI E PATRIMONIALI

Vengono considerati come indicatori della crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario rilevabili attraverso specifici indici che diano evidenza:

  • della sostenibilità dei debiti per almeno sei mesi successivi
  • e delle prospettive della continuità aziendale per l’esercizio in corso o, comunque, per i successivi sei mesi.

Il legislatore, peraltro, dispone correttamente che la valutazione degli squilibri non possa riguardare una generica fattispecie imprenditoriale ma debba essere rapportata alle specifiche caratteristiche dell’impresa e all’attività effettivamente svolta dal debitore.

Gli squilibri devono tenere conto della data di costituzione e di inizio dell’attività: entrambi i concetti, sostanzialmente sovrapponibili, richiamano la necessità di considerare il grado di maturità dell’impresa e della sua permanenza sul mercato e nel settore di appartenenza.

L’INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICI DI ALLERTA

Il co. 1 art. 13 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCI – D. Lg.s nr. 14/2019) prevede che sia il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ad elaborare, con cadenza almeno triennale, gli indici di allerta previsti per ciascuna tipologia di attività economicasecondo le classificazioni Istat. Gli indici, saranno diversi e specifici per le varie categorie di attività imprenditoriale.

L’elaborazione del CNDCEC dovrà tenere conto della best practice nazionale e internazionale e dovrà considerare indici specifici per start-up innovative, PMI innovative, società in liquidazione e per imprese costituite da meno di  due anni.

Il compito che si prospetta al Cndcec non si presenta affatto agevole, anzi lo ritengo particolarmente complesso sia per la vastità dei codici attività da analizzare sia per la formulazione in concreto di indicatori capaci di anticipare i fenomeni di crisi d’impresa.

Inoltre, le simulazioni fondate unicamente sui dati economico-finanziari (desumibili dai bilanci di esercizio depositati depositati presso i Registri delle imprese hanche) hanno carattere di storicità che necessitano di un corposo set di ulteriori assumptions per avere il minor margine di errore nelle previsioni di continuità aziendale.

Infatti, gli indici avranno il compito di misurare la sostenibilità del debito attraverso i flussi di cassa (o cash-flow) che l’impresa sarà in grado di generare, ed essi non potranno essere individuati solo attraverso l’analisi dei bilanci d’esercizio.

GLI INDICI PERSONALIZZATI

Il legislatore, consapevole che l’adozione del set di indicatori da parte del CNDCEC possa risultare non sempre adeguata alle peculiari realtà di imprese, in ragione proprio delle specificità della loro struttura o delle modalità operative, ha previsto la possibilità di disapplicare gli indici “standard” individuando in loro sostituzione indici di allerta personalizzati che siano idonei a fare ragionevolmente presumere la sussistenza dello stato di crisi.

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